Art. 21.
(Destinazione di fondi ai programmi integrati).

      1. Le regioni possono destinare parte delle somme loro attribuite per il recupero

 

Pag. 22

del patrimonio edilizio esistente ai sensi della vigente normativa alla formazione e alla realizzazione dei programmi integrati.
      2. I fondi di cui al comma 1 possono essere assegnati direttamente ai comuni che ne fanno richiesta e possono essere utilizzati, nei limiti determinati dai rispettivi enti parco, anche per il trasferimento e la sistemazione temporanea delle famiglie negli immobili interessati dagli interventi.